Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 12/12/2002 n. 273

3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresí ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.

4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è abrogato.

Art. 8 - Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonché le regioni interessate.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,"; le parole: "il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'in- novazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri"; le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 euro"; al quarto periodo, le parole da: "le imprese del credito" fino a: "della carta di credito formativa e che" sono soppresse.

5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'ultimo periodo, le parole: "per le medesime finalità" sono sostituite dalle seguenti: "per la continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività produttive".

6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: " 54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto".

Art. 9 - Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo.

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, previo parere delle regioni interessate, per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 10 - Misure relative alla produzione di armamenti.

1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli

articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.

2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.

3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.

4. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, è determinato come segue

a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili

b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.

Art. 11 - Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi.

1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.

865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".

2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

Art. 12 - Incentivi per il settore delle fonderie.

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

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